Obbligo di cartello per videosorveglianza in casa privata?

In ambito puramente domestico l'affissione di cartelli di videosorveglianza non è obbligatorio

Cartello Videosorveglianza Casa Privata

Hai appena installato un sistema di videosorveglianza nella tua abitazione e ti stai domandando cosa tu debba fare per evitare di incorrere in sanzioni? Ti stai chiedendo se ti sia richiesta l’affissione di cartelli di area videosorvegliata e quali dati tu vi debba eventualmente inserire?

Per prima cosa, vediamo di fare chiarezza sul punto più importante: il noto e famigerato Regolamento Generale per la Protezione dei Dati (RGPD o, nella sua variante anglofona più nota, GDPR) non si applica al contesto domestico.

La cosa è esplicitamente chiarita nell’articolo 2 del GDPR:

Il presente regolamento non si applica ai trattamenti di dati personali:

  • effettuati da una persona fisica per l’esercizio di attività a carattere esclusivamente personale o domestico;

Nel relativo Considerando 18 del GDPR leggiamo:

(18) Il presente regolamento non si applica al trattamento di dati personali effettuato da una persona fisica nell’ambito di attività a carattere esclusivamente personale o domestico e quindi senza una connessione con un’attività commerciale o professionale. …
Tuttavia, il presente regolamento si applica ai titolari del trattamento o ai responsabili del trattamento che forniscono i mezzi per trattare dati personali nell’ambito di tali attività a carattere personale o domestico.

NOTA BENE: Il “Tuttavia” del considerando fa riferimento a situazioni nelle quali ci si appoggi a fornitori terzi per il trattamento dei dati. Se quindi, ad esempio, per la videosorveglianza della mia abitazione usufruisco di un servizio di monitoraggio tramite un istituto di vigilanza, è evidente come l’istituto di vigilanza stia fornendo un servizio professionale e sia tenuto all’osservanza del GDPR (motivo per il quale sarà proprio il fornitore, in linea di massima, a fornirti adeguato cartello di avviso).

Il Garante per la protezione dei dati personali nelle sue F.A.Q. sulla Videosorveglianza aggiunge:

Il trattamento dei dati personali mediante l’uso di telecamere installate nella propria abitazione per finalità esclusivamente personali di controllo e sicurezza, rientra tra quelli esclusi dall’ambito di applicazione del GDPR.
In questi casi, i dipendenti o collaboratori eventualmente presenti (babysitter, colf, ecc.) devono essere comunque informati dal datore di lavoro. Sarà comunque necessario evitare il monitoraggio di ambienti che ledano la dignità della persona (come bagni), proteggere adeguatamente i dati acquisiti (o acquisibili) tramite le smart cam con idonee misure di sicurezza, in particolare quando le telecamere sono connesse a Internet, e non diffondere i dati raccolti“.

Telecamere in casa privata

“Le persone fisiche possono, nell’ambito di attività di carattere personale o domestico, attivare sistemi di videosorveglianza a tutela della sicurezza di persone o beni senza alcuna autorizzazione e formalità, purché:

  • le telecamere siano idonee a riprendere SOLO aree di PROPRIA ESCLUSIVA PERTINENZA;
  • vengano attivate MISURE TECNICHE PER OSCURARE PORZIONI DI IMMAGINI in tutti i casi in cui, per tutelare adeguatamente la sicurezza propria o dei propri beni, sia inevitabile riprendere parzialmente anche AREE di TERZI;
  • nei casi in cui sulle aree riprese insista una SERVITÙ DI PASSAGGIO in capo a terzi, sia acquisito formalmente (una tantum) il CONSENSO del soggetto titolare di tale diritto;
  • NON siano oggetto di ripresa AREE CONDOMINIALI COMUNI o di TERZI;
  • NON siano oggetto di ripresa AREE APERTE AL PUBBLICO (strade pubbliche o aree di pubblico passaggio);
  • NON siano oggetto di COMUNICAZIONE A TERZI o di DIFFUSIONE le immagini riprese.”

Videosorveglianza domestica

In ambito puramente domestico quindi, ove non siano coinvolti fornitori terzi, si potranno installare (senza obblighi e a titolo facoltativo) cartelli di videosorveglianza a scopo dissuasorio, senza essere vincolati ai dettami del GDPR, fermo restando che al fine di evitare di incorrere nel reato di interferenze illecite nella vita privata (art. 615-bis c.p.), l’angolo visuale delle riprese dovrà essere comunque limitato ai soli spazi di propria esclusiva pertinenza, escludendo ogni forma di ripresa relativa ad aree comuni (cortili, pianerottoli, scale, parti comuni delle autorimesse) ovvero a zone di pertinenza di soggetti terzi.
È allo stesso modo vietato riprendere aree pubbliche o di pubblico passaggio.

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