Oggigiorno, quasi ogni Condominio è dotato di un sistema di videosorveglianza e più di una volta ci avete contattato per chiedere consigli e pareri sul come comportarsi a tal riguardo.
Nota preliminare:
Per chi non lo sapesse, il Garante Italiano ha provveduto, nel 2013, a realizzare e distribuire un interessante opuscolo in formato cartaceo e digitale dedicato proprio alla gestione dei dati personali all’interno del Condominio, opuscolo che contempla, tra le altre cose, anche la videosorveglianza.
(Attenzione: i contenuti riportati nell’opuscolo del Garante sono stati redatti prima dell’arrivo del GDPR e di questo si dovrà tenere di conto. Continua la lettura dell’articolo per le regole aggiornate sulla videosorveglianza nel condominio).
Puoi scaricare gratuitamente l’opuscolo direttamente dal sito del Garante, cliccando sul pulsante seguente:
Videocamere nel Condominio: Le regole di base
Vediamo quindi nel concreto, anche alla luce delle recenti normative, quali sono le indicazioni principali riguardanti l’installazione di sistemi di videosorveglianza all’interno del Condominio.
Installazione da parte del CONDOMINIO
Il Condominio può installare un sistema di videosorveglianza a fronte di una delibera assembleare, con il consenso della maggioranza dei millesimi dei presenti (art. 1136 c.c.).
L’installazione dell’impianto è considerata legittima quando risponda all’esigenza di preservare la sicurezza di persone e la tutela di beni da concrete situazioni di pericolo, di regola a seguito di illeciti già verificatisi (vedi Linee Guida 3/2019 EDPB), oppure nel caso di attività che comportino la custodia di beni o denari altrui.
Ad esempio quando si siano verificati episodi di: muri imbrattati con vernici spray, danneggiamenti del cancello o del portone di accesso, a scopo di mero vandalismo o di intrusione negli appartamenti, oppure quando il Condominio si trovi in una zona malfamata o illuminata, in situazioni quindi che possano favorire il compimento di atti criminali o vandalici.
L’impianto di telecamere è chiaramente soggetto alle norme in materia di protezione dei dati personali:
- le telecamere vanno segnalate con appositi cartelli (informativa) conformi a quanto richiesto dal GDPR (vedi Linee Guida 3/2019 EDPB) e dalla normativa italiana;
- le registrazioni possono essere conservate per un periodo di tempo limitato (24-48 ore, comunque non oltre 7 giorni nel qual caso occorre la verifica preliminare del Garante);
- le telecamere devono essere puntate esclusivamente sulle aree comuni (atrio o androne, ingresso, cancello di ingresso al vialetto comune, accesso ai boxes – auto, parcheggio comune, cortili, pianerottoli, scale, garage comuni…) evitando i luoghi circostanti (strada, esercizi commerciali, aree private);
Cartello di videosorveglianza conforme alle Linee Guida 3/2019 EDPB
Videosorveglianza Condominio: chi può vedere le immagini?
Le registrazioni devono essere accessibili solo da parte del Responsabile del Trattamento e delle persone designate, qualora si verifichino atti illeciti (atti vandalici, danneggiamenti, furti nelle abitazioni, violenze personali) e dopo aver sporto regolare denuncia alle autorità competenti e averne ricevuto esplicita richiesta di accesso.
Chi è il Titolare del Trattamento?
Il Titolare del trattamento è il Condominio!
È sbagliato far nominare l’Amministratore quale Responsabile del trattamento, come spesso vediamo accadere.
La videosorveglianza è posta in essere “per conto del Titolare” ovvero per conto del Condominio: chi la installa e gestisce, però, è l’impresa di videosorveglianza che si configura quindi come Responsabile del Trattamento.
Tra Condominio ed impresa di videosorveglianza dovrà quindi intercorrere un contratto o un atto giuridico , come da ex art. 28 (3) GDPR.
Titolare del Trattamento: il Condominio.
Responsabile del Trattamento: il fornitore del servizio, ovvero l’impresa di videosorveglianza o chi è stato incaricato di gestire il sistema.
Installazione da parte di un CONDÒMINO
Un condòmino, invece, può installare telecamere (o videocitofoni) per fini personali purché le videocamere siano puntate su spazi di propria esclusiva pertinenza (ad esempio quelli prospicenti al portone d’ingresso del proprio appartamento) e mai su aree comuni (ad esempio, l’atrio o androne, cortili, pianerottoli, scale…) o sulle proprietà di altri condòmini.
In questo caso non si applicano le norme in materia di protezione dei dati personali e il condòmino non sarà nemmeno tenuto ad adottare una segnaletica che avvisi della presenza delle telecamere (potrà farlo a scopo dissuasivo ma non sussistono obblighi a riguardo), in quanto si tratta di riprese ad uso domestico.
Devono comunque essere adottate le cautele sopra citate al fine di evitare di incorrere nel reato di interferenze illecite nella vita privata (art. 615 bis c.p.), come precisato dalla Corte di Cassazione, sez. I civile, con sentenza del 24 aprile-9 agosto 2012 n. 14346.
Se queste cautele non venissero adottate, a chi spetta di redarguire il condòmino in difetto?
La diffida dovrebbe essere avanzata dalle persone riprese – quindi dai condòmini. L’Amministratore ricopre infatti il ruolo di tutore delle parti comuni, non è il tutore delle persone fisiche dei condòmini.
Videocitofono: è considerato videosorveglianza?
I videocitofoni odierni, per la loro tecnologia avanzata, sono equiparati ai sistemi di videosorveglianza, quindi valgono le stesse regole.
Se installati dal Condominio occorre rispettare le norme in materia di trattamento dei dati personali, se installati dal singolo condòmino invece non ci sono obblighi a riguardo, purché siano utilizzati a fini personali, con un angolo di ripresa limitato, e le riprese non siano diffuse o trasmesse.
DICEMBRE 2020: F.A.Q. Videosorveglianza del Garante Privacy italiano: