Linee Guida 3/2019 EDPB

Linee Guida 3/2019 sulla Videosorveglianza del Comitato Europeo per la Protezione dei Dati

Il Comitato Europeo per la Protezione dei Dati (vedi artt. 68 e successivi del GDPR – Sito ufficiale: https://edpb.europa.eu/ ) è un organismo che ha tra le sue mansioni quella di pubblicare linee guida, raccomandazioni e migliori prassi al fine di promuovere l’applicazione coerente del GDPR negli stati membri.

Recentemente, il Comitato ha pubblicato le attese “Linee guida sul trattamento dei dati attraverso l’uso di dispositivi video“.
In parole povere, si tratta delle linee guida europee per il trattamento dei dati tramite Videosorveglianza.
Di fatto, era da tempo che si attendeva la pubblicazione di questo documento, per regolamentare e fare chiarezza sul come il GDPR dovesse interfacciarsi con questa tipologia di trattamento.

Normativa videosorveglianza 2020

La videosorveglianza è quindi adesso regolata dal GDPR, dalle linee guida 3/2019 emanate dal Comitato Europeo sulla Protezione dei Dati (EDPB) e dal Provvedimento in materia di videosorveglianza (del Garante italiano) dell’aprile 2010, provvedimento che (in base al D.Lgs 101/2018) rimane in vigore in quelle sue parti che risultano compatibili con il GDPR ; parti che di fatto si traducono in una serie di indicazioni integrative e specifiche alle linee guida europee.

In questo articolo faremo una veloce carrellata delle principali novità introdotte dalle Guidelines 3/2019.

VIDEOSORVEGLIANZA: È VERAMENTE NECESSARIA?

Le linee guida emanate dal Comitato Europeo (EDPB) ci mettono in guardia fin da subito dall’utilizzo non giustificato di impianti di videosorveglianza.
Queste tecnologie, sempre più diffuse, hanno un impatto significativo sulla libertà degli individui, limitando le loro possibilità di muoversi, o di usufrire di servizi, in maniera anonima.
Le implicazioni sulla protezione dei dati personali sono enormi, dobbiamo quindi prendere atto del fatto che la videosorveglianza non è di default una necessità quando esistano altri mezzi per raggiungere lo scopo prefissato (principio di minimizzazione dei dati del GDPR); se così non fosse rischieremmo di incamminarci lungo una deriva culturale che porterebbe all’accettazione della mancanza di privacy come principio generale e di fatto.

IL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DELLE SCELTE

Da queste considerazioni scaturisce la prima novità introdotta dalle linee guida: prima della messa in utilizzo di un sistema di videosorveglianza, le finalità del trattamento devono essere documentate e specificate nel dettaglio in un apposito documento, che chiameremo documento di valutazione delle scelte.
Un impianto di videosorveglianza può perseguire diversi obiettivi: la tutela del patrimonio aziendale, il monitoraggio (in forma lecita) della sicurezza sul lavoro, il controllo del magazzino, etc…; per ognuno di questi obiettivi è necessario argomentare e spiegare perchè si sia deciso di avvalersi di un sistema di videosorveglianza, per sua natura invasivo, piuttosto che di altre soluzioni (ad esempio l’installazione di porte e finestre blindate, vetri antisfondamento, sistemi di allarme, vernici antigraffiti sulle pareti esterne, etc…) che siano meno impattanti sui diritti e sulle libertà fondamentali delle persone.

INTERESSE LEGITTIMO E RISCHI REALI

Non sono più sufficienti indicazioni generiche di tutela del patrimonio o di sicurezza, occorre spiegare nel contesto specifico perchè si sia ritenuto di poter installare un sistema di videosorveglianza.
In presenza di rischi reali, la finalità di proteggere la proprietà da furti e atti vandalici può costituire un valido “interesse legittimo” (base giuridica) per la videosorveglianza; questi rischi però, lo sottolineiamo, devono essere reali e documentati.

Ad esempio:

  • Se si sono già subiti furti e/o si è stati vittime di atti vandalici, provvedere a documentare gli episodi con date e dettagli relativi alla natura del danno.
  • Se le attività presenti nell’area sono già state oggetto di furti o atti vandalici, documentare con statistiche sulla delinquenza relative alla zona o allegare interviste al vicinato.
  • Tutto deve essere contestualizzato, non è sufficiente presentare statistiche nazionali o generali sul crimine senza analizzare la situazione e l’area geografica specifica.

La permanenza dell’interesse legittimo nonché la necessità del monitoraggio dovrebbero inoltre essere rivalutate a intervalli periodici (ad esempio una volta all’anno, a seconda delle circostanze).

Le finalità del monitoraggio devono essere specificate per ogni telecamera di sorveglianza in uso (o per gruppo di telecamere, se hanno tutte la medesima finalità).

DOVE E QUANDO

Si dovrà valutare dove e quando le misure di videosorveglianza siano strettamente necessarie.
In linea di massima, ad esempio, un sistema di sorveglianza che si attivi di notte e al di fuori dell’orario di lavoro soddisferà le esigenze del titolare che intende prevenire danneggiamenti alla sua proprietà.

MONITORAGGIO REAL TIME O REGISTRAZIONE

Anche la scelta tra un sistema di videosorveglianza che registri le immagini ed uno che faccia solo rilevazione in tempo reale dovrà essere oggetto di documentazione.
Se ad esempio lo scopo della videosorveglianza è la raccolta di prove nel caso si verifichino atti vandalici, il monitoraggio in tempo reale sarà poco adatto.
In taluni casi il monitoraggio in tempo reale può essere più invasivo della registrazione (ad esempio, nel caso qualcuno stia costantemente davanti al monitor, il trattamento risulterà più invasivo rispetto al caso in cui non ci sia alcun monitor e il materiale venga archiviato direttamente in un hard disk che dopo un periodo di tempo prefissato cancella e sovrascrive le immagini).

TEMPI DI CONSERVAZIONE

Le immagini registrate devono essere conservate solo per il tempo strettamente necessario a perseguire le finalità per le quali sono state installate; teoricamente fino ad un massimo di 24 ore (perché è ragionevole pensare che in caso di furti o atti vandalici il titolare ne prenda atto entro questo arco di tempo), fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione in relazione a festività o giorni di chiusura dell’esercizio oppure indagini di polizia e giudiziarie.
Valutiamo quindi che nella maggior parte dei casi, tenendo in considerazione i giorni di chiusura nei weekend, la durata ideale della conservazione si individua nelle 72 ore.
I tempi possono essere allungati, a seconda del contesto, della natura e delle finalità, anche fino ad una settimana.

INFORMATIVA BREVE

Le linee guida introducono un nuovo modello di cartello di avviso, quale informativa di prima livello, che manda in pensione quelli attualmente in circolazione.
Ne parliamo nell’articolo dedicato ai Cartelli di Videosorveglianza.

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